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Assenza per gravi patologie

Regime delle assenze per gravi patologie del personale operante presso la Pubblica Amministrazione

Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della Pubblica Amministrazione trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui ai diversi CCNL.

Alla luce della norma in questione i giorni di assenza per “grave patologia” non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto e sono sempre retribuiti integralmente.

Le gravi patologie, e le relative terapie invalidanti, non sono espressamente specificate dalla legislazione e dalle norme contrattuali.

Inoltre, la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del Datore di Lavoro, ma deve essere accertata e certificata da un medico preposto della competente Azienda Sanitaria Locale o, ove previsto, da struttura convenzionata.

Le norme che riguardano le malattie croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria (ad es. il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e i D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e D.M. 18 maggio 2001, n. 279), non sono applicabili alla valutazione delle patologie gravi e delle relative terapie invalidanti, per cui deve essere effettuata una valutazione di volta in volta, caso per caso.

Per lo stesso motivo non è di per sé sufficiente essere in possesso della certificazione di situazione di handicap anche grave e di invalidità civile anche al 100% con indennità di accompagnamento.

Sono requisiti necessari per accedere al beneficio:

  • l’esistenza di una patologia cronica grave, non permanentemente incompatibile con il mantenimento del rapporto di lavoro nelle mansioni di competenza,
  • la necessità, in conseguenza della patologia, di effettuazione di terapie salvavita o ad esse assimilabili, cioè terapie indispensabili per il mantenimento in vita del soggetto o per il suo prolungamento, di per sé produttive – per effetti immediati o conseguenti – di incapacità temporanea alla prestazione lavorativa.

Residenti nel territorio di competenza dell’AULSS 9 SCALIGERA: l'interessato per ottenere il certificato presenta l’istanza volta al riconoscimento, allegando la documentazione sanitaria posseduta, relativa alla patologia di cui è affetto con indicazione delle terapie in atto, all’U.O. Medicina Legale.

Il personale medico esamina la documentazione presentata e, se necessario, prende contatto direttamente con l’utente.

La AULSS esprime una valutazione con riferimento alla diagnosi di patologia e all'eventuale ascrivibilità delle necessarie terapie al novero dei “trattamenti salvavita”; non entra nel merito dei periodi concedibili (numero di giorni), in quanto tale dato deve essere debitamente certificato dallo specialista della struttura sanitaria.

La certificazione sul riconoscimento o meno dello stato di grave patologia viene trasmessa all'interessato con consegna diretta o tramite spedizione.
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Ultimo aggiornamento: 05/12/2018
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