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Diabetici e patente di guida

La persona diabetica e la patente di guida. Cosa dice la legge in caso di conseguimento e rinnovo della patente nei soggetti diabetici. Chi si occupa dell'accertamento dei requisiti psicofisici degli utenti con diabete.


Art. 32 Legge 7 dicembre 1999, n. 472 "Interventi nel settore dei trasporti" (Modifiche agli articoli 119 e 126 del C.d.S.).
 

Con l'emanazione della Legge 472 del dicembre 1999 sono state introdotte delle importanti innovazioni per il conseguimento e rinnovo della patente di guida per i soggetti diabetici. L'articolo 119 DL n. 285 del 30 aprile 1992 è stato così modificato ed integrato:

"2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete, per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici dell'Unità Sanitaria Locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida";

"d-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete, per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE, AK e BK e sottocategorie è effettuato dalla  Commissione Medica Locale di Verona integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale".

Dopo il comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità".

Con le modifiche apportate al nuovo Codice della Strada, i pazienti diabetici, in condizione di adeguato compenso della malattia, possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente A, B e BE come tutti gli altri cittadini; l'unica differenza consiste nella necessità di produrre la  scheda di valutazione diabetologica.

Qualora venga rilevata la presenza di complicanze, il medico accertatore, a seconda del grado e della tipologia delle stesse, può ridurre la validità della patente o inviare il paziente alla competente  Commissione Medica Locale.

Patenti di guida A, AE, B, BE, CIGC

I soggetti diabetici con patente di guida A, AE, B, BE, CIGC  che non presentano gravi complicanze del diabete mellito quali ad esempio: retinopatia preproliferante/proliferante e/o laser trattata, insufficienza renale cronica di grado medio grave, cardiopatie con f.e. 50% oppure non affetti da  patologie di competenza della Commissione Medica Locale possono effettuare la visita medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida presso il proprio  Distretto di Base o agenzie/enti competenti

Patenti di guida AK, BK, C, CE, CK, D, DE, DK, E

La visita medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida del soggetto diabetico va effettuata presso la competente  Commissione Medica Locale.

 
Ultimo aggiornamento: 18/12/2018
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