Si comunica che l'attività di front office è attiva con apertura dello sportello informazioni della segreteria nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30 al Palazzo della Sanità in via Salvo D'Acquisto n.7.
Restano attivi:
Proroga della validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti per il rilascio o conferma di validità
Il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato il termine dello stato di emergenza alla data del 31 marzo 2022. Ne consegue che la circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 39841 del 27/12/2021 ha aggiornato i termini di scadenza:
PATENTI DI GUIDA:
CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE PER LE PATENTI RILASCIATE IN ITALIA | |
SCADENZA ORIGINARIA | SCADENZA PROROGATA |
31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022 | FINO AL 29 giugno 2022 |
CIRCOLAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO DEI PAESI MEMBRI DELL’UE* E DEL SEE**, ECCETTO L’ITALIA, PER LE PATANTI RILASCIATE IN ITALIA | |
SCADENZA ORIGINARIA | SCADENZA PROROGATA |
01 febbraio 2020 - 31 maggio 2020 | PER I 13 MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA ORIGINARIA |
01 giugno 2020 – 31 agosto 2020 | FINO AL 01 luglio 2021 |
01 settembre 2020 - 30 giugno 2021 | PER I 10 MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA ORIGINARIA |
*Unione Europea | **Spazio Economico Europeo
ATTESTAZIONI SANITARIE PER PATENTI SUPERIORI (GRUPPO 2):
CERTIFICATI MEDICI PER IL CONSEGUIMENTO
I certificati medici emessi dalla Commissione, che normalmente hanno validità semestrale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022.
PERMESSI PROVVISORI
I permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022.
Dal 14 febbraio i pagamenti per le pratiche patenti potranno avvenire esclusivamente sulla piattaforma PagoPA.
Maggiori informazioni
Articolo 119 del CODICE DELLA STRADA - comma 4
L'art. 119 del Codice della strada prevede che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici del candidato o conducente venga effettuato da commissioni mediche locali, costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi di: